Molto spesso ci capita di imbatterci nella domanda da parte dei nostri clienti o progettisti che ci chiedono: “Ma la linea vita è obbligatoria?”
Prima di rispondere a questa domanda è meglio chiarire alcuni concetti base riportati nel Testo Unico per la sicurezza:
LAVORI IN QUOTA (Definizione Art. 107 – D.Lgs. 81/2008)
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
Si definisce DPI quell’attrezzatura che ha il compito di salvaguardare la salute e la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza. I DPI devono essere personali e trasportabili.(Imbraghi, Elmetti, Facciali filtranti, etc )
DPC (Dispositivo di Protezione Collettiva)
Si intendono dei dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori. Si differenziano dai dispositivi di protezione individuale in quanto a differenza di questi ultimi ciascun dispositivo protegge un gruppo di lavoratori esposti ad un certo rischio anziché un singolo lavoratore. (Ponteggio, parapetti, reti anticaduta, etc)
PRIORITA’ DI SCELTA
I DPC hanno sempre la priorità rispetto ai DPI e quindi dove possible dovranno sempre essere preferiti a dispositivi di protezione individuale
A COSA SERVE LA LINEA VITA?
La linea vita serve per eseguire operazioni di ordinaria manutenzione in copertura come la pulizia canali, pulizia camino, sistemazione infiltrazione su tetto, pulizia e manutenzione impianti elettrici, sistemazione e sostituzione antenna TV e parabola.
MA ALLORA E’ OBBLIGATORIA?
In molte Regioni (Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Piemonte, Trentino Alto Adige ed Umbria) sono stati pubblicati dei Decreti o leggi regionali che impongono a proprietari e progettisti di prevedere le linee vita in caso di nuova abitazione, di rifacimento strutturale della copertura o installazione di apparecchiature elettriche in copertura (impianti fotovoltaici, solare termico, etc), quindi qui è sicuramente obbligatoria nei casi sopra citati.
E NELLE ALTRE REGIONI?
Per le altre regioni è da ragionare in questo modo seguendo i criteri delineati dal D. Lgs. 81/2008. Quando mandi un operatore sulla copertura della tua abitazione ed della tua azienda e non hai previsto né dispositivi di protezione collettiva né hai installato in copertura la linea vita diventi tu responsabile, in quanto committente, dei possibili conseguenze, civili e penali, che potrebbe provocare una caduta da un lavoro in quota senza né DPC né DPI.
Per qualsiasi richiesta informazione o richiesta preventivi per linee vita, parapetti e DPI potete contattarci a tecnico@micoedilizia.it
Per vedere i nostri prodotti potete visitare il nostro sito -> http://www.micoedilizia.it/
Leggendo il decreto 119/2009 della Regione Lombardia sembra di capire che l’obbligatorietà della linea vita si abbia solo nel caso di rifacimenti ” strutturali” della copertura, : mi sembra un testo scritto male, che dà luogo a interpretazioni errate, in quanto la sicurezza dovrebbe essere presente ogni volta che un operaio salga sul tetto per lavori di manutenzione anche non “strutturali” come la sostituzione di tegole rotte, perchè queste possono trovarsi in qualsiasi posizione sulla copertura e l’urgenza di eliminare infiltrazioni d’acqua non consente nella maggior parte dei casi di prenotare piattaforme idrauliche o fare ponteggi di sicurezza. Viene perciò il dubbio che chi ha scritto il testo del decreto non si sia espresso con proprietà di linguaggio.
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Concordo con te. Purtroppo ci sono sempre delle ambiguità che danno la “possibilità” a chi decide di metterla o non metterla. L’importante è sapere che quando si manda una persona a lavorare in quota su un tetto la zona di lavoro deve essere in sicurezza.
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